Protocollo n. 1›Titolo IV
Art. 11
In vigore dal 30 giu 1978
.
Il Marocco o gli altri beneficiari di cui all' del presente Protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente Protocollo.
La Comunità si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-11