Protocollo n. 1Titolo IV

Art. 12

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del Marocco. 2. Per favorire la partecipazione delle imprese marocchine all'esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese marocchine, può essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunità, una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte. Detta procedura accelerata può essere organizzata per bandi di gara la cui stima è inferiore a 1.000.000 di unità di conto. 3. In casi eccezionali può essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunità. Inoltre, la partecipazione di paesi terzi può essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunità partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.
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