Protocollo n. 1Titolo IV

Art. 8

In vigore dal 30 giu 1978
. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) in genere: - lo Stato marocchino; b) con l'accordo dello Stato marocchino, per progetti e azioni da esso approvati: - gli organismi pubblici di sviluppo del Marocco; - gli organismi privati che operano in Marocco per lo sviluppo economico e sociale; - le imprese che svolgano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in società a norma della legislazione marocchina; - le associazioni di produttori di nazionalità marocchina o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi; - i borsisti e tirocinanti inviati dal Marocco nel quadro delle azioni di formazione di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-8

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