Protocollo n. 1›Titolo IV
Art. 8
In vigore dal 30 giu 1978
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Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:
a) in genere:
- lo Stato marocchino;
b) con l'accordo dello Stato marocchino, per progetti e azioni da esso approvati:
- gli organismi pubblici di sviluppo del Marocco;
- gli organismi privati che operano in Marocco per lo sviluppo economico e sociale;
- le imprese che svolgano la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in società a norma della legislazione marocchina;
- le associazioni di produttori di nazionalità marocchina o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi;
- i borsisti e tirocinanti inviati dal Marocco nel quadro delle azioni di formazione di cui all'.
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