Protocollo n. 1›Titolo IV
Art. 5
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo più regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato.
2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo sarà utilizzata sino ad esaurimento con modalità identiche a quelle stabilite nel presente Protocollo.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-5