Protocollo n. 1›Titolo IV
Art. 2
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Ai fini di cui all' e per un periodo che scadrà il 31 ottobre 1981 potrà essere impegnato un importo complessivo di 130 milioni di unità di conto a concorrenza di:
a) 56 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata la "Banca", concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto;
b) 58 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti a condizioni speciali;
c) 16 milioni di unità di conto sotto forma di aiuti non rimborsabili.
Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b).
2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a), fruiscono in linea di massima di abbuoni d'interesse del 2 per cento, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c).
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