Protocollo n. 1›Titolo IV
Art. 3
In vigore dal 30 giu 1978
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1. L'importo di cui all' è utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue:
- progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica del Marocco e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del suo settore agricolo;
- cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dal Marocco,
- azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione.
2. Gli aiuti della Comunità sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.
Storico versioni
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