Protocollo n. 1Titolo IV

Art. 3

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. L'importo di cui all' è utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue: - progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica del Marocco e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del suo settore agricolo; - cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dal Marocco, - azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione. 2. Gli aiuti della Comunità sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo