Accordo›Titolo IV
Art. 57
In vigore dal 30 giu 1978
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Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica all'altra Parte contraente. La validità del presente Accordo cessa sei mesi dopo la data di tale notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-57