Accordo›Titolo IV
Art. 52
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Le controversie sorte tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione dell'Accordo possono essere deferite al Consiglio di cooperazione.
2. Se il Consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle due Parti può notificare all'altra la designazione di un arbitro.
L'altra Parte e in questo caso tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come una sola Parte nella controversia.
Il Consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza.
Ciascuna Parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
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