AccordoTitolo IV

Art. 52

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Le controversie sorte tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione dell'Accordo possono essere deferite al Consiglio di cooperazione. 2. Se il Consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle due Parti può notificare all'altra la designazione di un arbitro. L'altra Parte e in questo caso tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come una sola Parte nella controversia. Il Consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza. Ciascuna Parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-52

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