Accordo›Titolo IV
Art. 50
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Qualora la Comunità dovesse concludere un Accordo di associazione che abbia un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'Accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate affinché la Comunità possa prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente Accordo.
2. In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate al fine di prendere in considerazione gli interessi delle Parti contraenti, quali sono definiti dal presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-50