Accordo›Titolo IV
Art. 45
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Il Consiglio di cooperazione è composto dai membri del Consiglio delle Comunità Europee, e da membri della Commissione delle Comunità Europee nonché da membri del Governo del Regno del Marocco.
2. I membri del Consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare nelle condizioni stabilite dal proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune Accordo tra la Comunità ed il Marocco.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-45