Accordo›Titolo III
Art. 41
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.
2. Tali lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e rendite di anzianità, invalidità e decesso, nonché l'assistenza sanitaria per essi e per la loro famiglia residente all'interno della Comunità.
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.
4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite d'anzianità, di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonché d'invalidità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
5. Il Marocco concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio nonché ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
Storico versioni
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