Accordo

Art. 38

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all' ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente. 2. Nei casi di cui agli , prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera b), la Parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta. 3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda gli si tiene una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione prima che la Parte contraente interessata adotti le misure appropriate; b) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli , le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.
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