Accordo

Art. 34

In vigore dal 30 giu 1978
. I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore, o in Marocco, non sono soggetti a restrizioni.
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