Accordo

Art. 32

In vigore dal 30 giu 1978
. In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti di cui all'Accordo, il Consiglio può adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche osservando il principio del mantenimento dei vantaggi effettivi derivanti dal presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-32

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