Accordo
Art. 33
In vigore dal 30 giu 1978
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Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-33