Accordo

Art. 35

In vigore dal 30 giu 1978
. L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-35

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