AccordoTitolo III

Art. 40

In vigore dal 30 giu 1978
. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina, occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalità, rispetto ai propri cittadini. Il Marocco concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-40

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