Accordo
Art. 39
In vigore dal 30 giu 1978
.
In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati della Comunità, o in quella del Marocco, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'Accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra Parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di Consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-39