Accordo›Titolo III
Art. 42
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di cooperazione emana disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'.
2. Il Consiglio di cooperazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-42