Accordo›Titolo IV
Art. 46
In vigore dal 30 giu 1978
.
1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità Europee e da un membro del Governo del Regno del Marocco.
2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo Presidente.
Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-46