Accordo›Titolo IV
Art. 47
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Il Consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento dei suoi compiti da un Comitato di cooperazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione delle Comunità Europee, nonché da rappresentanti del Regno del Marocco.
2. Il Consiglio di cooperazione può decidere di istituire qualsiasi altro Comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
3. Il Consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-47