Accordo

Art. 37

In vigore dal 30 giu 1978
. In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-37

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