AccordoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. I prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative nè misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente. 2. I nuovi Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1, restando inteso che in nessun caso possono applicare al Marocco un regime più favorevole di quello applicato nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-3

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