Protocollo n. 1›Titolo IV
Art. 4
In vigore dal 30 giu 1978
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1. I progetti di investimenti possono essere finanziati con prestiti della Banca, accompagnati da abbuoni di interessi alle condizioni previste all', oppure con prestiti a condizioni speciali, o con entrambi i mezzi simultaneamente.
2. Le azioni di cooperazione tecnica sono finanziate generalmente con aiuti non rimborsabili.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-4