Protocollo n. 1›Titolo IV
Art. 9
In vigore dal 30 giu 1978
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1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità e il Marocco definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorità fissate nel piano di sviluppo del Marocco.
Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tenere conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica del Marocco ovvero negli obiettivi e nelle priorità fissati dal suo piano di sviluppo.
2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dal Marocco o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-9