Protocollo n. 1Titolo IV

Art. 14

In vigore dal 30 giu 1978
. La concessione di un prestito ad un beneficiario che non sia lo Stato marocchino può essere subordinata, da parte della Comunità, alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-14

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