Protocollo n. 2›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 30 giu 1978
PROTOCOLLO N. 2
relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa
.
1. Ai fini dell'applicazione dell'Accordo e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, a condizione che siano stati trasportati a norma dell', sono considerati:
a) prodotti originari del Marocco:
- i prodotti totalmente ottenuti in Marocco,
- i prodotti ottenuti in Marocco e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Marocco, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti, ai sensi dell';
b) prodotti originari della Comunità:
- i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità;
- i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti, ai sensi dell'.
2. A fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Algeria, in Tunisia o nella Comunità costituiscono l'oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in Marocco, essi sono considerati totalmente ottenuti in Marocco.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria, in Tunisia o nella Comunità sono considerate effettuate in Marocco, nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Marocco.
Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformità dell'.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Marocco sono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nella Comunità, essi sono considerati totalmente ottenuti nella Comunità.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Marocco sono considerate effettuate nella Comunità nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità.
Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformità dell'.
4. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, quando in applicazione delle disposizioni dei paragrafi che precedono, e sempre che tutte le condizioni previste in detti paragrafi siano soddisfatte, i prodotti originari sono ottenuti in due o più Stati di cui a dette disposizioni o nella Comunità, essi sono considerati prodotti originari dello Stato o della Comunità in cui sia stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A questo fine, non sono considerate lavorazioni o trasformazioni quelle di cui all', paragrafo 3.
5. I prodotti enumerati nell'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.
6. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono applicabili, per quel che concerne l'Algeria e la Tunisia, soltanto nella misura in cui le norme che disciplinano gli scambi tra il Marocco, l'Algeria e la Tunisia, nell'ambito di dette disposizioni, sono identiche alle disposizioni del presente Protocollo, ed a condizione che sia instaurata la cooperazione amministrativa tra il Marocco, l'Algeria e la Tunisia necessaria per il controllo di dette disposizioni.
Storico versioni
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