Protocollo n. 2Titolo II

Art. 6

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Protocollo, è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo. Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), sempre che si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi le 1.000 unità di conto, la prova del carattere originario, ai sensi del presente Protocollo, può essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'Allegato VI del presente Protocollo. L'unità di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le Parti contraenti si metteranno in rapporto a livello di Consiglio di cooperazione per dare una nuova definizione del valore in oro. 2. Fatto salvo l', paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, contemplato nei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura di Bruxelles, sia importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e si può presentare un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un materiale, con una macchina o con un veicolo e che fanno parte della sua attrezzatura normale ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi, oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un tutt'unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
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