Protocollo n. 2›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell', sono considerati sufficienti:
a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'Allegato II ed alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;
b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III.
Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali.
2. Allorquando, per un determinato prodotto ottenuto, una norma di percentuale limiti, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi se essi sono differenti.
3. Ai fini dell'applicazione dell', le lavorazioni o le trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria.
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione nel loro stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
b) le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi;
c) i) cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli;
ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci, scatole o su tavolette ecc. ed ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari;
e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente Protocollo per potere essere considerati originari del Marocco, dell'Algeria, della Tunisia o della Comunità;
f) la semplice riunione di parti degli articoli per costituire un articolo completo;
g) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad f);
h) la macellazione degli animali.
Storico versioni
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