Protocollo n. 1Titolo IV

Art. 16

In vigore dal 30 giu 1978
. I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-16

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