Accordo
Art. 16
In vigore dal 30 giu 1978
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La Comunità adotta tutti i provvedimenti necessari affinché il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di frumento (grano) duro, della sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune, originario del Marocco, sia quello calcolato conformemente al disposto dell' del Regolamento n. 120/67/CEE, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ridotto di 0,5 unità di conto per tonnellata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-16