Accordo

Art. 21

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Per i vini di uve fresche di cui alla voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Marocco, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti dell'80 per cento purchè i prezzi praticati all'importazione di questi vini nella Comunità, maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, siano in qualsiasi momento almeno pari al prezzo di riferimento della Comunità che loro si applica. 2. I vini di cui al paragrafo 1, che beneficiano di una denominazione di origine a norma della legislazione marocchina, elencati in uno scambio di lettere da effettuarsi tra le Parti contraenti e presentati in bottiglie, sono esentati dai dazi doganali all'importazione nella Comunità, nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 50.000 hl. Per poter beneficiare del regime di cui al paragrafo 1, i vini devono essere presentati entro recipienti contenenti non oltre 2 litri. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il Marocco provvede a controllare l'identità dei vini succitati conformemente alla propria normativa nazionale, soprattutto per quanto riguarda i criteri analitici. A questo scopo, ciascuno di detti vini viene accompagnato da un certificato di denominazione di origine rilasciato dalla competente autorità marocchina, conformemente al modello riportato nell'Allegato D del presente Accordo. 3. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 2 si applica dopo che la verifica dell'equivalenza della legislazione marocchina in materia di vini che beneficiano di una denominazione di origine con la legislazione comunitaria in materia ha permesso di effettuare lo scambio di lettere di cui al paragrafo 2, e con decorrenza dalla data fissata in detto scambio di lettere.
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