Accordo

Art. 24

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. I tassi di riduzione di cui agli si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. 2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunità nella stia composizione originaria. 3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello. 4. I dazi ridotti, calcolati a norma degli vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale. Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sarà data dalla Comunità all', paragrafo 5, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati, di cui all', per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale. 5. L'elemento mobile del prelievo di cui all' è calcolato nei nuovi Stati membri, tenuto conto dei tassi effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.
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