Accordo

Art. 19

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Con decorrenza dal 1 luglio 1976, le preparazioni e conserve di sardine della sottovoce 16.04 D della tariffa doganale comune, originarie del Marocco, sono ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizione che vengano rispettati i prezzi minimi fissati a norma dei paragrafi seguenti. 2. Per il periodo dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1978, i prezzi minimi di cui al paragrafo I sono quelli di cui all'Allegato C. I prezzi fissati per il periodo che inizia al 1 luglio 1978 saranno perlomeno quelli riportati nel suddetto allegato, aggiornati mediante scambio di lettere fra le Parti contraenti, per tener conto dell'evoluzione dei costi dei prodotti in esame. 3. Con decorrenza dal 1 luglio 1979, i prezzi minimi di cui al paragrafo 1 saranno concordati mediante scambio di lettere annuale tra le Parti contraenti. 4. L'esenzione da dazi doganali di cui al paragrafo 1 si applica soltanto con decorrenza e per i periodi determinati mediante gli scambi di lettere che contengono le modalità tecniche di applicazione del presente articolo.
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