Accordo
Art. 18
In vigore dal 30 giu 1978
.
Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo determinato conformemente all' del Regolamento n. 136/66/CEE, l'elemento fisso di detto prelievo non viene riscosso all'atto dell'importazione nella Comunità di olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, completamente ottenuto in Marocco e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-18