Accordo

Art. 22

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Per i prodotti indicati qui di seguito, originari del Marocco, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti del 30 per cento nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 8.250 tonnellate. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Qualora le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino a un intero anno civile, il contingente viene aperto pro rata temporis.
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