Accordo
Art. 17
In vigore dal 30 giu 1978
.
1. A condizione che il Marocco applichi una tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva, diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15,07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunità adotta le misure necessarie affinché:
a) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di detto olio completamente ottenuto in Marocco e trasportato direttamente da detto paese nella Comunità, sia quello calcolato conformemente al disposto dell' del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, e ridotto di 0,50 unità di conto per 100 kg;
b) l'importo del prelievo risultante dal calcolo di cui alla lettera a) venga ridotto di un importo pari a quello della tassa speciale versata, nel limite di 10 unità di conto per 100 kg.
2. Se il Marocco non applica la tassa di cui al paragrafo 1, la Comunità attua le misure necessarie affinché il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, sia quello calcolato conformemente al disposto dell' del Regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, ridotto di 0,5 unità di conto per 100 kg.
3. Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 e fornisce, in caso di difficoltà e su richiesta dell'altra parte, le informazioni necessarie per il buon funzionamento del sistema.
4. Su richiesta di una delle Parti contraenti si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del sistema di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-17