Accordo
Art. 14
In vigore dal 30 giu 1978
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Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, elencate nell'Allegato A, le riduzioni di cui all' si applicano all'elemento fisso dell'imposizione a cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-14