Accordo

Art. 14

In vigore dal 30 giu 1978
. Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, elencate nell'Allegato A, le riduzioni di cui all' si applicano all'elemento fisso dell'imposizione a cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-14

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