Accordo
Art. 15
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Per i prodotti sottoelencati, originari del Marocco, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dall'applicazione di una normativa comunitaria per il settore delle patate, la riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1, per i prodotti della sottovoce 07.01 A II ex a) è del 50 per cento e si applica per il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 15 aprile.
3. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune si applicano le disposizioni del paragrafo i purchè sul mercato interno della Comunità i prezzi dei limoni importati dal Marocco, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unità di conto per 100 kg.
4. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 3, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini.
Le disposizioni degli -28 del Regolamento (CEE) n. 1035/72 restano in applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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