Accordo
Art. 20
In vigore dal 30 giu 1978
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1. Per i prodotti di seguito elencati, originari del Marocco, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1 si applica unicamente dalla data e per i periodi determinati mediante scambi di lettere da effettuarsi ogni anno tra le Parti contraenti per fissarne le condizioni e le modalità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-20