Accordo

Art. 23

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. La Comunità adotta tutte le misure necessarie affinché il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di crusche, stacciature diverse ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso, di cui alla sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune, originari del Marocco sia quello calcolato conformemente all' del Regolamento (CEE) n. 1052/68, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, applicabile all'importazione, ridotto di un importo forfettario pari al 60 per cento dell'elemento mobile del prelievo e a condizione che l'elemento fisso non venga riscosso. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano se il Marocco applica all'esportazione dei prodotti di cui a detto paragrafo una tassa speciale il cui importo, pari alla riduzione del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunità. 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate mediante scambio di lettere fra la Comunità ed il Marocco. 4. Su richiesta di una delle Parti contraenti, si tengono consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sul funzionamento del regime di cui al presente articolo.
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