AccordoTitolo II

Art. 9

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo modalità che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo Presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'Accordo. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessità, a richiesta di una delle Parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 3. Il Comitato misto può decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-a-9

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