Protocollo n. 2Titolo I

Art. 2

In vigore dal 30 giu 1978
. Sono considerati, ai sensi dell', paragrafi 1, 2 e 3 "totalmente ottenuti" in Marocco, in Algeria ed in Tunisia o nella Comunità: a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi ivi nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire solamente al recupero delle materie prime; i) gli scarti e residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) ad i).
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