Protocollo n. 2›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 30 giu 1978
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Sono considerati, ai sensi dell', paragrafi 1, 2 e 3 "totalmente ottenuti" in Marocco, in Algeria ed in Tunisia o nella Comunità:
a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi ivi nati ed allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi;
g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire solamente al recupero delle materie prime;
i) gli scarti e residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) ad i).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-2-2