Protocollo n. 2Titolo II

Art. 8

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi dell'Accordo. 2. Per verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare che i moduli di cui all' siano debitamente compilati. In particolare, esse verificano se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo scopo la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco dev'essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.
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