Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 30 giu 1978
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Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è compilato secondo la formula il cui modello figura all'Allegato V del presente Protocollo. Questa formula è stampata in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'Accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro ed in stampatello.
Il formato del certificato è di mm 210x297, ed è consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per quel che concerne la lunghezza. La carta impiegata è carta collata bianca per scrittura non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 25 grammi al m quadro. Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni certificato si fa riferimento a tale autorizzazione. Ogni certificato è munito di una menzione che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. Porta, inoltre, un numero di serie stampato o meno, destinato ad individuarlo.
Storico versioni
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