Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 30 giu 1978
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Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Le autorità suddette hanno la facoltà di esigerne la traduzione. Esse possono, inoltre, esigere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-12-2