Protocollo n. 2Titolo II

Art. 17

In vigore dal 30 giu 1978
. 1. Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempre che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e sempre che non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unità di conto quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unità di conto quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-17-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo