Protocollo n. 2Titolo II

Art. 20

In vigore dal 30 giu 1978
. In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali, che l'hanno rilasciato, un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE". Parte di provvedimento in formato grafico
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