Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 21
In vigore dal 30 giu 1978
.
1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l', paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato in cui si chiede il rilascio del certificato suddetto per merci per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti dall'Algeria, dalla Tunisia o dalla Comunità, prende in considerazione la dichiarazione, il cui modello figura all'Allegato VII, fornita dall'esportatore dello Stato di provenienza o sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima.
2. L'ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all', il cui modello figura all'Allegato VIII, o per controllare l'autenticità e la regolarità dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-21