Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 24
In vigore dal 30 giu 1978
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Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, il Marocco, l'Algeria, la Tunisia e la Comunità si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi, delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2 e dell'autenticità e della regolarità delle schede informative previste dall'.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-22;277#art-pn-24